1. Che cosa è una cooperativa

Una cooperativa è un’associazione autonoma di individui che si uniscono liberamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali, nonché le proprie aspirazioni, attraverso la creazione di una società di proprietà collettiva e controllata in modo democratico.

La rilevanza e la funzione sociale della cooperazione nell’ordinamento italiano sono esplicitamente riconosciute dalla Costituzione all’articolo 45, che recita: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei, assicurandone, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.”

In aggiunta, è fondamentale considerare la “Dichiarazione di Identità Cooperativa”, approvata durante il XXXI Congresso dell’Alleanza Cooperativa Internazionale a Manchester dal 20 al 22 settembre 1995, che enuncia i principi fondamentali della cooperazione. La cooperativa è un’impresa costituita da più persone (almeno 9, o 3 nel caso di sole persone fisiche) che si uniscono per soddisfare un bisogno comune. In una cooperativa, viene meno la distinzione tra titolare e dipendente, poiché tutti i soci partecipano in modo paritario alle decisioni aziendali, e l’aspetto umano prevale su quello esclusivamente economico.

2. Gli elementi che caratterizzano una cooperativa

Gli elementi distintivi di una cooperativa sono:

  • Variabilità del capitale sociale, che può aumentare o diminuire in funzione dell’ingresso o dell’uscita dei soci.
  • Qualità dei soci, che devono possedere requisiti specifici in base alla tipologia di cooperativa (consumatori, lavoratori, produttori agricoli, ecc.).
  • Democraticità nella partecipazione dei soci alle assemblee, dove ogni socio persona fisica ha diritto a un solo voto, indipendentemente dalla quantità di quote o azioni detenute nel capitale sociale.
  • Radicamento sul territorio, che favorisce la creazione di occupazione a livello locale.

Le cooperative possono anche unirsi per formare un “consorzio”, creando una struttura organizzativa comune che migliori l’efficacia nel raggiungimento dei loro obiettivi mutualistici.

3. Caratteristica principale di una cooperativa

Il concetto di mutualità rappresenta la caratteristica principale di un’impresa cooperativa, ciò che la contraddistingue dalle società di capitali. Infatti, a differenza di queste, il cui fine ultimo è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le società cooperative assicurano ai propri soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.

Sono definite cooperative a mutualità prevalente quelle che:

  1. Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;
  2. Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
  3. Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La mutualità prevalente viene quindi commisurata in relazione al tipo di scambio mutualistico che deve intercorrere tra socio e cooperativa, e viceversa.

La condizione di mutualità prevalente, ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514 del cod. civ., deve essere documentata dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa al bilancio, da cui si devono evincere i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico ed essere evidenziati contabilmente tre parametri, in base a quanto disposto dall’art. 2513 cod. civile:

  • I ricavi derivanti dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci siano superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, comma 1, punto A1, del codice civile);
  • Il costo del lavoro dei soci sia superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, comma 1, punto B9, del codice civile;
  • Il costo della produzione, per servizi ricevuti dai soci o per beni conferiti da soci, deve essere superiore al 50% del totale dei costi per servizi o delle merci e materie prime acquistate o conferite, di cui all’art. 2425, comma 1, punti B7 e B6.

Inoltre, le cooperative a mutualità prevalente devono, ai sensi dell’art. 2514 cod. civ., recepire nello statuto i seguenti requisiti “formali” di non lucratività:

  1. Divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  2. Divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  3. Divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  4. Obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.